Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
      2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.